Comunicati Stampa
Comunicato Stampa n. 09 Parte Seconda Caserta, 24 maggio 2024 Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2024: “L’Acqua ci nutre e dà la vita” Oggi si è tenuto a Carditello il convegno “Irrigazione collettiva: unico punto di forza nello sviluppo dell’economia della Piana del Basso Volturno. Innovazione e Criticità”
Un vantaggio – per quanto attiene la conturizzazione - viene poi dall’adozione della tariffa binomia per benefici potenziali (la mera disponibilità irrigua) e benefici effettivi (volumi erogati), divisa in tre fasce di consumo, basate sui consumi presunti calcolati dal Consorzio sulla base dei piani colturali trasmessi dagli agricoltori all’ente, con livelli di idroesigenza differenziata per ogni coltura. Tutto questo perché l’uso dei contatori, che consentono di ridurre i consumi idrici, ha però un costo di gestione che non va sottovalutato
“Il beneficio di disponibilità irrigua: aspetti giuridici e orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione” è stato invece il titolo dell’intervento dell’avvocato Michele Lisanti, avvocato cassazionista esperto di diritto tributario.
Innanzitutto Lisanti ha precisato che il benefico di disponibilità irrigua si rintraccia nel Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Conferenza Stato Regioni il 28 febbraio del 2008, dove, all’articolo 6, è stata tipizzata la contribuenza irrigua, per la quale il benefico per i fondi “viene individuato dal vantaggio tratto dalla presenza delle opere irrigue”. Pertanto la natura del contributo è tributaria come per la bonifica e non di natura privatistica.
Inoltre, Lisanti ha ricordato come la Cassazione con sentenza del 2016 nei confronti del Consorzio di Bonifica Aurunco sulla legge regionale della Campania n. 4 del 2003 si è pronunciata contro la Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva considerato il contributo di disponibilità idrica di natura privatistica e legato ad un contratto sull’effettivo consumo dell’acqua.
Per la Cassazione invece i contributi di bonifica trovano il proprio presupposto nell’articolo 59 del regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, pertanto il consorziato è tenuto a pagare anche se non usufruisce dell’acqua irrigua, poiché l’ha comunque a disposizione, cosa che comporta costi per l’ente.
Infine, con l’Ordinanza del 24 luglio 2023 la Cassazione si è espressa contro il giudice di merito, secondo il quale la pretesa del Consorzio di Bonifica del Volturno era illegittima sulla base dell’adozione dell’idroesigenza di seconda fascia senza prove. “La Cassazione ha respinto tale pronuncia – ha sottolineato il legale - perché non è onere del Consorzio dimostrare la natura delle colture del fondo interessato al servizio di bonifica, ma secondo l’articolo 8 del regolamento consortile del servizio irriguo è il contribuente che deve trasmettere al Consorzio il piano di coltivazione che ha programmato”.
Ha poi preso l’avvio il secondo panel di lavoro con la relazione di Vito Busillo, in qualità di presidente del Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele, che ha affrontato il tema “La certificazione di un territorio irriguo: aspetti strategici” intervento dedicato all’applicazione sul territorio consortile del protocollo di irrigazione sostenibile dell’Anbi “Goccia Verde”.