Speciale Elezioni 2025


Vota e scegli i tuoi rappresentanti!!
9 Novembre 2025 dalle ore 8:00 alle 20:00
Si vota in 22 seggi allestiti presso le strutture del consorzio e/o
messe a disposizione dai comuni.



Statuto Consortile Regolamento Elettorale Fasce di Rappresentanza Modulistica

Domande Frequenti Seggi Elettorali Rappresentanti di Lista

Liste Informativa Vademecum Elezioni

Risultati




AVVISI


1 Con deliberazione commissariale n. 1576/FT dell’11.08.2025 sono state indette per il giorno 9 NOVEMBRE 2025 le elezioni per il Rinnovo degli Organi Consortili.

2 Possono esercitare il diritto all’elettorato sia attivo che passivosolo coloro che sono in regola con il pagamento dei contributi consortili. Per l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto è possibile depositarepresso la Segreteria, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati, i documenti comprovanti l’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.

3 Le deleghe o gli atti abilitanti all’espressione del voto, devono essere inviati al Consorzio mediante PEC, raccomandata con A.R. o raccomandata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni prima della riunione dell’Assemblea dei consorziati.

4 All'esito delle elaborazioni per la determinazione di coloro che sono in regola con il contributo alla data dell'approvazione dell'elenco degli iscritti nel catasto consortile, si riporta di seguito il totale degli aventi diritto al voto. E’ possibile verificare se il contribuente può esercitare il diritto di voto mediante la consultazione dell’elenco provvisorio.


5 Coloro che intendono avvalersi dei funzionari del Consorzio all’uopo designati per l’autentica delle firme potranno recarsi presso le sedi consortili e negli orari indicati nel CALENDARIO. Ove le firme da autenticare siano superiori a 15, i medesimi funzionari consortili potranno recarsi presso la sede all’uopo concordata con la segreteria dell’Ente dove procederanno all’autentica delle firme.

6 Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, il contribuente che dalla consultazione dell'elenco provvisorio pubblicato risulti “senza diritto al voto”, potrà recarsi presso gli Sportelli del Contribuente del Consorzio per verificare la propria posizione contributiva da regolarizzare entro il 10 ottobre pv. La prova dei pagamenti dovrà essere inviata agli uffici consortili che,eseguita l’istruttoria,procederanno alla rettifica dell’Elenco Provvisorio.

7 AVVISO IMPORTANTE: tutti coloro che hanno presentato istanza di dilazione per il pagamento dei contributi consortili e sono in regola con i pagamenti alle singole scadenze indicate nel piano di rateizzo, per esercitare il diritto all’elettorato sia attivo che passivo in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati fissate per il giorno 9 novembre 2025, dovranno presentare l’apposito modello “Istanza rettifica elenco aventi diritto per regolarizzazione con dilazione di pagamento”.

8 In data 10 ottobre 2025 sono state presentate n. 2 liste per ciascuna delle fasce di contribuenza II, III e IV. Ai sensi dell’art. 25, comma 11, L. R. Campania n. 7/2025 è fissato per le ore 12:00 del giorno 13 ottobre 2025 il termine ultimo per la presentazione di liste in I fascia di contribuenza con numero di sottoscrittori dimezzato.

9 ATTENZIONE le DELEGHE al voto devono essere consegnate entro il 20 OTTOBRE 2025

REGOLAMENTO ELETTORALE


Regolamento Elettorale

Modalità di organizzazione e svolgimento delle operazioni elettorali

LISTE ELETTORALI


LISTE AMMESSE SCARICA MANIFESTO LISTE ELETTORALI



MODULISTICA


Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione

Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi

Presentazione di lista dicandidati

Casi di ineleggibilità - Autodichiarazione

Presentazione Lista Candidati per fascia

Presentazione Elenco Sottoscrittori Lista

Designazione dei rappresentanti di lista

Conferimento delega esercizio diritto di voto ad altro contribuente

SEGGI ELETTORALI



Sezioni e Seggi

RAPPRESENTANTI DI LISTA


I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.

Ogni presentatore (primo sottoscrittore) di ciascuna lista di candidati dell’Assemblea può designare nell’ambito dei consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.

In particolare, nel caso di liste concernenti più fasce, la designazione dovrà essere fatta dal presentatore di ciascuna fascia.

I presentatori delle diverse fasce della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l’esercizio dell’attività presso i seggi.

Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del/dei presentatori siano espressamente indicati.

Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista in capo alla stessa persona.

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal/dai presentatori, tramite fac-simile riportato nella sezione Modulisticala cui firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i.

Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo, designati esclusivamente dal presentatore di ciascuna fascia di ogni lista di candidati.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano, fax o PEC, entro e non oltre le ore 13 del terzo giorno che precede l’elezione.

RISULTATO DELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Con deliberazione n. 1703/FT del 12.11.2025 (scarica la deliberazione) il Commissario Straordinario ha preso atto dell’esito delle elezioni, dando mandato agli uffici di procedere con i provvedimenti conseguenziali imposti dalla L.R. n.7/2025.
Leggi le Statiche.
Leggi i Non Eletti.


STATISTICHE




ESITO DELLE ELEZIONI NON ELETTI




DOMANDE FREQUENTI



La Legge Regione Campania n. 7 del 6 giugno 2025, normativa in materia di Consorzi di bonifica, suddivide il territorio regionale in otto comprensori, affidati a 10 Consorzi di bonifica, amministrati da una Assemblea costituita da Consiglieri eletti dai consorziati.


I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile ed in regola con il pagamento dei contributi consortilihanno diritto di elettorato attivo e passivo nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.


Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario iscritto a ruolo fatta salva la possibilità della maggioranza del numero degli intestatari di individuare, per l’espressione del solo diritto di voto, altro votante fra i comproprietari.
Ad esempio:
• Nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base di una delega sottoscritta dal primo intestatario.
• Nel caso di una comunione costituita da più comproprietari, è necessario che la delega ad uno di essi venga sottoscritta dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato.


Il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario sul quale grava il cumulo di una o più comunioni, fatta salva la possibilità della maggioranza degli altri cointestatari di individuare altro soggetto, sempre nell’ambito del cumulo di comunione, a cui attribuire l’esercizio di voto.


Il conferimento del diritto di voto ad altro intestatario di comunione avviene attraverso specifica delega (Allegato 1 “Conferimento delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione” del Regolamento Elettorale scaricabile dal sito consortile alla pagina “Speciale Elezioni 2025”), a cui si allega fotocopia semplice di documento valido di identità dei sottoscriventi.


Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo viene esercitato dai rispettivi rappresentanti o dai loro designati con apposito provvedimento dei rispettivi organi.


Sì. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.


Il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.


In caso di decesso del primo intestatario della comunione, il diritto di voto viene esercitato dal secondo intestatario. Quest’ultimo dovrà inviare al Consorzio di bonifica, mediante pec, raccomandata AR o raccomandata a mano, il certificato di morte, o documentazione equipollente, entro il termine perentorio di 20 giorni antecedenti alle elezioni consortili. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario al quale sia stato conferito l’esercizio del diritto di voto dalla maggioranza del numero degli intestatari.


Oltre il termine di 20 giorni antecedenti le elezioni, non è previsto l’esercizio del diritto di voto da parte del secondo intestatario.


SI, ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione elettorale in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa fascia evotante nello stesso seggio mediante delega.


Un soggetto delegato non può esercitare più di due deleghe, pena la nullità delle stesse.


Sì. Infatti, il potere di delega a terzi non è limitato al fatto che il delegato sia anche un elettore.


Il conferimento della delega avviene attraverso specifica modulistica (Allegato 2 “Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi” al Regolamento elettorale scaricabile dal sito consortile alla pagina “Speciale Elezioni 2025”). Le deleghe, corredate di tutti i documenti richiesti, devono essere presentate tramite pec, raccomandata AR, o raccomandata a mano, presso la segreteria del Consorzio entro il termine perentorio di 20 giorni antecedenti alle elezioni consortili.


Il documento d’identità del delegante ovvero del legale rappresentante, la visura camerale e l’atto costitutivo o statuto della società. La visura camerale, l’atto costitutivo e/o statuto permettono ai funzionari consortili di verificare la legale rappresentanza della società delegante o di eventuali altri soci amministratori; oltreché la verifica dei poteri di delega a terzi. In particolare, in mancanza di una specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, è sempre ammessa la facoltà di esercitare il voto attraverso un atto di delega anche verso terzi. Nel caso in cui la visura camerale contenga già tali indicazioni, non sarà necessario allegare anche statuto o atto costitutivo.


Nel caso di una società con un unico legale rappresentante l’elettorato attivo è in capo allo stesso rappresentante legale ed in mancanza di una specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, è sempre ammessa la facoltà di esercitare il voto attraverso un atto di delega (potere di ordinaria amministrazione), sottoscritto dal legale rappresentante verso altri soci o terzi, utilizzando il Modulo “Allegato 2” al Regolamento elettorale consortile. Nel caso di una società con più legali rappresentanti con poteri di ordinaria amministrazione disgiunta, salvo specifiche restrizioni previste dallo statuto o atto costitutivo, l’elettorato attivo è in capo a ciascuno di essi. Pertanto, avendo tutti i legali rappresentanti la possibilità di elettorato attivo, è da ritenersi valida la prima espressione del voto. Per quanto riguarda le deleghe, per una società con più legali rappresentanti questi ultimi possono, in forma disgiunta, salvo specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, delegare il diritto di voto della società ad altri soci non amministratori o a terzi utilizzando il Modulo “Allegato 2” al Regolamento elettorale consortile. Pertanto, avendo tutti i legali rappresentanti la medesima possibilità di delega, è da ritenersi valida la prima espressione del voto da parte di un delegato.


Sei mesi calcolati a ritroso dalla data di presentazione della visura.


No. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato dal Comune, e funzionario del Consorzio all’uopo autorizzato.


Entro il termine perentorio di 20 giorni antecedenti alle elezioni consortili.


La presentazione di tutta la documentazione relativa alle Deleghe deve avvenire entro la scadenza prefissata dalla L.R. n. 7/2025 e dal Regolamento del Consorzio, al fine di permettere ai funzionari consortili di verificare l’identità dei deleganti, siano essi cointestatari di comunione coacervata o legali rappresentanti di una società, ed il potere di delega dei legali rappresentanti. Per la corretta espressione del voto, i dati relativi ai delegati saranno infatti riportati nell’elenco degli aventi diritto al voto in corrispondenza della posizione del delegante o in separato elenco.


Il comma 1 dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che un documento di identità può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2, ovvero sono “equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”. Le patenti di guida rilasciate dalle Motorizzazioni civili, essendo queste ultime Amministrazioni Pubbliche che fanno capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono ritenersi documenti validi ai fini del riconoscimento dell’elettore.


L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato. L'identificazione può avvenire tramiteCarte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in corso di validità e possano assicurare la precisa identificazione del votante. Ogni iscritto nell'elenco dei votanti di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli sarà consegnata un’unica scheda relativa alla sola sezione nella quale risulta iscritto. I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto, distintamente, per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.


Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza. Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella fascia. Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. Non possono essere votate più liste. Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.


I seggi elettorali sono composti da quattro componenti nominati dal Consorzio di bonifica: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. All’interno del Seggio elettorale sono affisse due copie per ciascuna lista di candidati.


I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti. Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista anche nel caso in cui si tratti della stessa persona.


Ogni presentatore (primo sottoscrittore) di ciascuna lista di candidati dell’Assemblea dei Consorzi di bonifica può designare nell’ambito dei Consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale. In particolare, nel caso di liste concernenti più fasce, la designazione dovrà essere fatta dal presentatore di ciascuna fascia. I presentatori delle diverse fasce della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l’esercizio dell’attività presso i seggi. Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del presentatore siano espressamente indicati.


La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal/dai presentatore/i, tramite un modulo fac-simile (Allegato 6 “Designazione dei rappresentanti di lista” al Regolamento elettorale scaricabile dal sito consortile alla pagina “Speciale Elezioni 2025”) e la firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i. Le designazioni per tutte le sezioni del Consorzio di bonifica possono essere cumulative, ovvero contenute in un unico atto sottoscritto dal presentatore ed autenticato tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore. Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo designati, esclusivamente, dal capolista di ciascuna lista di candidati.


La designazione dei rappresentanti di lista dovrà essere presentata a mezzo pec, raccomandata AR, o raccomandata a mano, entro e non oltre le ore 13 del terzo giorno che precede l’elezione.


I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo dell’ufficio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali. Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni. Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio. I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza. È fatto divieto ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia propaganda politica, propaganda elettorale e di privacy e trattamento di dati sensibili.


Il numero degliDelegati da eleggere per ciascuna fascia è proporzionale al peso contributivo di quella fasciarapportato al totale della contribuenza. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare aciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sonoattribuiti alle liste con maggiori quozienti. A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.


Il Consiglio dei Delegati uscente, entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni, procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali pervenuti da ciascun seggio territoriale. Ad esito positivo dei suddetti controlli, il Consiglio dei Delegati uscente pubblicherà i risultati delle votazioni all’albo consortile, proclamerà i Consiglieri eletti ed accerterà il Presidente pro tempore che procederà alla convocazione della prima seduta per la convalida dell’elezione dei Consiglieri e per il loro insediamento. Alla convalida dell’elezione dei consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella sua prima seduta.


No. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato passivo (candidatura) viene esercitato dai rispettivi rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto. Per la sola espressione del voto il rappresentante di una società può delegare un terzo, anche non consorziato. È questo l’unico caso nel quale il voto può essere espresso per delega (vedi modello fac-simile). Quindi il rappresentante di una società può delegare il diritto di voto attivo (votare) ma non quello passivo (la possibilità di essere candidato).


Sì, la maggioranza degli intestatari possono individuare un altro candidato fra i comproprietari. Tale individuazione sarà registrata nel catasto consortile e, pertanto, il pagamento dei contributi della comunione sarà in capo al comproprietario indicato.