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Non applicazione delle disposizioni relative allo “stralcio” parziale delle cartelle. Artt. 1 commi 227 - 229 della Legge di Bilancio 2023

Con deliberazione n° 470 FT del 31/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 229 della legge n. 197/2022, il Consorzio ha stabilito la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 227 e, conseguentemente quelle del comma 228, della medesima legge n. 197/2022.

La legge di bilancio 2023 ha previsto, per gli Enti l’annullamento dei singoli debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. La stessa legge prevede che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni relative allo “stralcio” parziale delle cartelle.

Con la deliberazione richiamata, Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha deciso di non applicare l’annullamento automatico in questione che riguarda, comunque, unicamente le somme dovute a titolo di sanzioni, ritardate iscrizioni a ruolo e interessi di mora.



deliberazione n_470_del31_01_2023.pdf