IL TRIBUTO DI BONIFICA e di IRRIGAZIONE

Il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa sull’esistenza di un beneficio al fondo privato conseguente alle attività svolte dal Consorzio di bonifica. Tale presupposto è bene in evidenza in tutte le principali fonti normative: negli articoli 17 e 59 del Regio Decreto del13 febbraio 1933 n. 215, negli articoli 860 e 864 del Codice Civile (emanato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262), inoltre è presente preciso riferimento nell’articolo 12 della Legge della Regione Campania n. 4 del 25 febbraio 2003, avente per oggetto “Nuove norme in materia di Consorzi di bonifica”.

Il contributo di bonifica è determinato in applicazione del “Piano di classifica del territorio per il Riparto della Contribuenza” approvato con deliberazione n. 33/C del 28 novembre 2016, ammessa al visto di legittimità e merito ai sensi dell’articolo 30 comma 2 della L.R. Campania n. 4/2003.

L’avviso di deposito del predetto “Piano di Classifica” è stato pubblicato ai sensi dell’articolo 30 comma 5 della L.R. Campania n. 4/2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. n. 14 del 20 febbraio 2017.

L’imposizione è finalizzata al recupero delle spese per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell’Ente.
La legge stabilisce che la ripartizione della spesa tra i proprietari degli immobili (fabbricati e terreni) debba effettuarsi in proporzione al beneficio che gli stessi ricavano dalle opere e dalle attività di bonifica sulla base dei criteri fissati nel “Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili”. Il Piano di Classifica è uno strumento che, mediante l’utilizzo di opportuni parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica.
I parametri tecnici ed economici consentono di valutare sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia la diversa entità del valore economico che, a parità di rischio, è preservato dall’attività di bonifica. Il “Piano” garantisce quindi, grazie ad un approfondito studio, una puntuale individuazione dei benefici ed un corretto esercizio del potere impositivo.

IL CONTRIBUTO IRRIGUO
Una parte importante dei terreni posti all’interno dell’area di operatività del Consorzio è raggiunta anche dal servizio irriguo. Anche il contributo del servizio irriguo è disciplinato dal Piano di Classifica. Il Contributo irriguo è determinato dalla somma di due componenti (binomia):

quota potenziale che è proporzionale alla superficie catastale servita dalla rete di distribuzione. La quota potenziale è significativa dell’insieme dei costi fissi che garantiscono la potenzialità del servizio irriguo, cioè che consentono alle utenze servibili di effettuare l’esercizio irriguo secondo quanto stabilito dal regolamento irriguo consortile. I beneficiati da tali spese sono tutti gli immobili che hanno la possibilità di essere effettivamente irrigati. Tale quota della tariffa pertanto viene fatta pagare a prescindere dall’eventuale effettivo utilizzo della risorsa irrigua.

quota effettiva che è proporzionale al consumo stagionale tipico di ogni coltura praticata. Mediante un sistema satellitare (Irrisat), il Consorzio è in condizione di conoscere l’uso del suolo e il fabbisogno irriguo. Viene dunque individuata per ciascuna particella catastale la coltura praticata nella stagione determinandone altresì i consumi. Laddove è stato possibile installare un idrocontatore, il consumo stagionale viene determinato mediante lettura sul dispositivo (elettronica/meccanica). In caso di malfunzionamento dell’idrocontatore il consumo viene determinato con le modalità di cui al punto precedente. La quota effettiva è, invece, significativa dell’insieme delle spese sostenute dal Consorzio per distribuire la risorsa irrigua secondo le modalità previste dal regolamento vigente a tutti coloro che la utilizzano.



Moduli Tributi

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Calcolo del Contributo

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