IL TRIBUTO DI BONIFICA E IRRIGAZIONE
Il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa nell’esistenza di un beneficio conseguente alle attività svolte dal Consorzio. Esso trova la sua primaria fonte normativa negli artt. 860 e 864 del codice civile, negli articoli 17 e 59 del R.D. 13/02/1933 n. 215, nonché nell’art. 12 della L.R. Campania n. 4 del 25/02/2003. Il contributo di bonifica è determinato in applicazione del “Piano di classifica del territorio per il Riparto della Contribuenza” approvato con deliberazione n. 33/C del 28.11.2016, ammessa al visto di legittimità e merito ai sensi dell’art. 30 c. 2 della L.R. Campania n. 4/2003. L’avviso di deposito del predetto “Piano di Classifica” è stato pubblicato ai sensi dell’art. 30 c. 5 della L.R. Campania n. 4/2003 sul B.U.R.C. n. 14 del 20.02.2017.
L’imposizione è finalizzata al recupero delle spese per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell’Ente.
La legge stabilisce che la ripartizione della spesa tra i proprietari degli immobili (fabbricati e terreni) debba effettuarsi in proporzione al beneficio che gli stessi ricavano dalle opere e dalle attività di bonifica sulla base dei criteri fissati nel “Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili”. Il Piano di Classifica è uno strumento che, mediante l’utilizzo di opportuni parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica.
I parametri tecnici ed economici consentono di valutare sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia la diversa entità del valore economico che, a parità di rischio, è preservato dall’attività di bonifica. Il “Piano” garantisce quindi, grazie ad un approfondito studio, una puntuale individuazione dei benefici ed un corretto esercizio del potere impositivo.